Associazioni e società sportive, l’alba di un nuovo giorno.
I nuovi scenari per le associazioni e le societĂ sportive.
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Di Marco Scianò
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Il 31 dicembre 2009, non ha solo segnato la fine di un anno economicamente e fiscalmente burrascoso, ma anche la fine di un sistema non regolamentato a dovere, ovvero quello degli enti sportivi. Tale data ha infatti sancito il termine ultimo per la presentazione del modello Eas (Modello Enti Associativi), da parte di associazioni e società sportive, come stabilito dall’articolo 30 del D.L. n.185/2008 (decreto Anticrisi)[1]. Tale modello, rappresenta la richiesta ufficiale per aderire al regime fiscale agevolato, riservato a quelle associazioni sportive dilettantistiche o a quelle società sportive di capitali, che nel corso del periodo di imposta precedente non abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore ai 250.000 euro, a cui vanno aggiunti 51. 645,69 euro per l’organizzazione di un massimo di due eventi per anno.
Il modello, scaricabile,compilabile e trasmissibile direttamente in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate, aveva come prima scadenza per la presentazione, il 30 ottobre 2009, ma in considerazione dell'ampia platea di soggetti interessati all'adempimento, è stato prorogato in prima istanza al 15 dicembre e successivamente al 31 dicembre 2009.
La regolamentazione del cosiddetto “regime agevolato” fa riferimento alla Legge del 16 dicembre 1991 n°398, che ha introdotto tale regime fiscale per le associazioni sportive che svolgano la propria attività dilettantistica, che siano riconosciute (attraverso l’iscrizione al registro del Coni o ad una delle Federazioni Italiane sportive riconosciute dal Coni stesso) e che non abbiamo fini di lucro: sono questi infatti i requisiti minimi soggettivi, necessari per richiedere l’accesso alla Legge 398.
L’opzione ha effetto fino a quando non viene revocata ed è vincolante per un quinquennio.                                                 Â
I benefici riguardano l’imposta  l’I.v.a, le imposte dirette e gli aspetti contabili a cui gli enti sportivi sono soggetti come qualsiasi altra società anche se in forma semplificata.
Circa il primo aspetto, è da sottolineare che gli enti che hanno optato per la L. 398/91 determinano l'imposta sul valore aggiunto da versare, all’Erario  in maniera forfetaria, cioè non detraendo l'iva sugli acquisti dall'iva sui ricavi, ma versando l'imposta a debito secondo percentuali stabilite dal Ministero delle Finanze:  il 50% dell'iva a debito sui proventi commerciali generici (compresa la pubblicità ); il 90% dell'iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni; i 2/3 dell'iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.
E’ altresì utile evidenziare che l’iva a debito andrà versata con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell' 1%, attraverso banca, posta, o tramite il concessionario della riscossione. La L.398/91, infatti, esonera le associazioni sportive dilettantistiche dalla presentazione della dichiarazione Iva periodiche mensili ed annuale.
I benefici, riguardo l’imposta I.R.E.S ( l'imposta sui redditi delle società ) consiste nel determinare il reddito imponibile su cui applicare le aliquote IRES (27,5%), applicando il coefficiente di redditività  del 3% ai proventi commerciali, più eventuali plusvalenze patrimoniali.
Ai fini I.R.A.P., il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito ottenuto ai fini I.R.E.S., i costi indeducibili.
La L.398/1991 contempla altre agevolazioni: l’esonero dalla tenuta dei libri contabili per le associazioni sportive, come invece previsto dal D.P.R. 633/72[2].
 Ai fini iva dovrà essere  istituito solo il registro Iva previsto dal  D.M. 11.2.1997 nel quale si annoteranno  entro il quindicesimo giorno  del mese successivo tutte le entrate conseguite dall'ente nel mese precedente, distinte in : quote sociali, entrate commerciali, contributi da enti locali, ecc..
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Il risultato di questa operazione di censimento avvenuta tramite la presentazione del modello EAS è stato soddisfacente.
L’Agenzia delle Entrate, tramite un comunicato stampa, ha reso noti i risultati :
sono stati  n. 222.151 gli enti che hanno contribuito a dare un volto nuovo all'universo delle associazioni che operano  nel nostro Paese.
Un dato significativo, anche se parziale, considerando che gli “aventi diritto” sono decisamente di più.
Erano, tuttavia, esonerati dall’adempimento, soggetti come le associazioni pro-loco che avevano esercitato l'opzione per il regime agevolativo ex legge 398/1991, gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni che non svolgono attività commerciale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (art. 6 legge 266/1991), che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995[3].
Erano altresì esonerate, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe delle Onlus, gli enti che non hanno natura associativa (come le fondazioni), gli enti di diritto pubblico e gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (come i fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972.
Per altri soggetti, era prevista anche  la possibilità di presentare una versione ridotta del modello, esempio ne sono , le associazioni i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.
Cosi come :
le associazioni e societĂ sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate, nelle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (legge 383/2000); nelle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, diverse da quelle esonerate, nelle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalitĂ giuridica e quindi iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome (Dpr 361/2000)[4], nelle associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attivitĂ di religione e di culto, e le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Il modello semplificato riguardava,infine, anche soggetti particolari come i movimenti e i partiti politici presenti nelle ultime elezioni nazionali o europee, le associazioni sindacali e di categoria di livello nazionale o regionale; le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri; le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito albo tenuto dal ministero della Difesa ; le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
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Il censimento degli enti associazionistici ha avuto come intento primario, quello di ostacolare l’abuso delle agevolazioni riservate alle associazioni, specie sotto l’aspetto fiscale. Spesso infatti, soggetti non aventi diritto, godevano di benefici a loro non spettanti, soprattutto circa la distribuzione indiretta degli utili, condizione che faceva decadere la finalità “non di lucro” delle associazioni stesse. Con tale adempimento, saranno maggiormente tutelate sotto ogni aspetto, quelle associazioni che fanno della loro attività istituzionale una risorsa sociale importante per il nostro Paese.
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[1] “Decreto Anticrisi”: articolo 30 del D.L. n.185/2008. http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/08185d.htm
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[2] Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni
[3] D.M. 25 maggio 1995 : Criteri per l'individuazione delle attivitĂ commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.(G.U. n. 134 del 10 giugno 1995)
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[4] D.P.R. 361/2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n.361
in Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07-12-2000 .
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
Persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
(n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).