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MS Studio Consulenza Sportiva | Sport Advisor

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I nostri servizi di consulenza sportiva

  • FISCALE e CONTABILE
  • CREDITO SPORTIVO
  • COMMERCIALE MARKETING
  • COMUNICAZIONE
  • RAPPORTI ISTITUZIONALI e …
  • CONSULENZA ATLETI

FISCALE e CONTABILE

MS Studio consulenza sportiva, sviluppa ed efficienta consulenza fiscale e contabile a supporto del Cliente.

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CREDITO SPORTIVO

Lo Studio fornisce consulenza in materia di finanziamento dell\\\\\\\'attività sportiva e dell\'imprenditorialità sportiva.

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COMMERCIALE MARKETING

MS Studio consulenza sportiva, sviluppa Marketing strategico volto alla valorizzazione del Cliente e della sua brand awarness, con la principale finalità di sviluppare l'ambito commerciale.

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COMUNICAZIONE

La COMUNICAZIONE riveste un ruolo fondamentale nello sport, vero e proprio veicolo emozionale ed economico. MS Studio consulenza sportiva offre una gestione completa, efficace ed efficiente in ambito comunicativo.

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RAPPORTI ISTITUZIONALI e SPORTIVI

Le relazioni con gli Enti istituzionali e con gli Enti sportivi (Coni, Federazioni, Leghe), sono fondamentali per lo svolgimento dell'attività di una Società sportiva, ovvero per gli Atleti..

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CONSULENZA ATLETI

MS Studio consulenza sportiva, sviluppa consulenza per Atleti Professionisti e Dilettanti. L'esperienza maturata e i case history consentono di fornire un'alta predisposizione al problem solving a favore di giocatori, allenatori e sportivi in

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Domenica, 26 Mar 2023

Ultime notizie

Crisi economica nello sport professionistico e dilettantistico

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L’attuale crisi economica ha duramente colpito anche lo sport. Quanto di lapalissiano racchiude tale affermazione, cela invece un problema ben più nascosto e radicato, ed quindi bene sgombrare il campo da falsi proclami o ribadite affermazioni che vogliono lo sport – specie quello dilettantistico, cioè quello che rappresenta il movimento di base più numeroso- non investito da una crisi profonda che ha ripercussioni su aspetti micro e macroeconomici.

In un clima di palese incertezza, lo sport vive in prima linea anche le recenti misure restrittive in materia di fisco, figlie non solo del famoso ‘Decreto Salva Italia’, ma di un’operazione di ‘bonifica’ e di specifico monitoraggio, operate dagli organi di controllo sul mondo dilettantistico che, per numerosità di realtà, è spesso risultato di difficile verifica. Ad esso, tuttavia, sono riconducibili un numero elevatissimo di operazioni commerciali con aziende e di servizi offerti. Ad esserne maggiormente ‘colpito’ o comunque, ad essere maggiormente sotto la lente d’ingrandimento, sembra perciò proprio essere il settore dilettantistico, associazioni e società dilettantistiche e tutti coloro che svolgono attività sportiva e che potremmo definire ‘sportivi dilettantistici’.

Il problema è ben differenziato e strutturato. Di sicuro c’è che l’istantanea scattata allo scenario sportivo italiano, evidenzia da una parte organizzazioni sportive che, sulla scia di tempi d’oro che ormai furono, hanno dato vita a realtà economicamente onerose, fino a ieri sostenute da appassionati e facoltosi imprenditori o sostenibili grazie a sponsor che investivano per ampliare notorietà o semplicemente per ragioni sociali o di ‘amicizia’ con i responsabili delle realtà sportive stesse. Dall’altra parte, il non giuridicamente definito, ma reale, nascere di una vera e propria categoria di lavoratori, che per l’appunto abbiamo chiamato ‘sportivi dilettantistici’. Giocatori, allenatori e figure professionali del mondo sportivo dilettantistico, la cui prestazione viene acquisita dietro il riconoscimento di un compenso – in molti casi a titolo di ‘rimborso’, elargito sfruttando le norme e i benefici fiscali riservate allo sport dilettantistico, come la L.133/1999 art.25, legge che regolamenta il trattamento fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico.

Le difficoltà sempre maggiori di intercettare sponsor, per i piccoli e medi club con valenza territoriale, rispecchia l’indebolimento economico del settore sport e la fine del riconoscimento dei benefici fiscali e di ritorno d’immagine dell’investimento in sponsorizzazione e pubblicità, per ‘imprese alle prese’ con ristrettezze economiche e , in certi casi, con tagli al personale che rendono moralmente non etico investire ancora nello sport.

Ulteriore problema è rappresentato dal ruolo delle istituzioni locali, i Comuni su tutti. Le norme relative al ‘Patto di stabilità’, impongono limiti di spesa anche a riguardo delle elargizioni un tempo garantite alle realtà sportive e all’investimento sportivo in generale. La tendenza, quasi totalmente diffusa, è quella di affidare la gestione diretta ed ordinaria delle strutture e degli impianti ai club, a fronte dell’elargizione di un contributo forfetario di spesa. Tale impostazione, parte dalla considerazione che le associazioni e società sportive dilettantistiche possono avvalersi, spesso in forma totalmente gratuita, dell’apporto dei volontari: una vera e propria forza che assolve a numerosi incarichi e operazioni di gestione (si pensi magazzinieri, a chi si occupa di sistemare i campi da gioco o i locali di allenamento..). Dati alla mano, si è constatato che un più diretto coinvolgimento delle società sportive, ha abbattuto decisamente i costi di gestione delle strutture.

Ebbene, anche i sopracitati contributi divengono sempre più di difficile corresponsione e comunque sia, risultano ormai insufficienti per le società. Altri contribuzioni ‘istituzionali’ sono state pressochè soppresse, se non solamente destinate a specifici progetti o, in caso, derivanti da fondi comunitari e perciò non destinate allo sport diffuso.

I problemi cardine sono perciò quelli legati alla gestione degli impianti locali (problema bilaterale, sia per le società sportive che per l’Ente istituzionale), alla ricerca di fondi di finanziamento per le realtà sportive (sponsorizzazioni et similia), alla posizione attuale e al futuro di tanti atleti che fanno del dilettantismo una vera e propria attività lavorativa.

Partendo a ritroso, il nodo della questione è tanto semplice quanto complesso. I compensi percepiti da atleti ed allenatori di realtà sportive dilettantistiche sono considerati come ‘redditi diversi’: questo perché, giuridicamente, mancherebbe il carattere di ‘continuità’ della prestazione fornita. Aspetto che, tuttavia, nella realtà non è così, sussistendo una vera e propria attività lavorativa che segue precisi orari e impostazioni dettate dal datore di lavoro (nel caso specifico, le società sportive).

A tali ‘sportivi dilettantistici’ vengo perciò elargiti compensi che hanno valenza di rimborsi e che entro il limite dei 7.500 euro sono anche esenti da ritenute Irpef per la società sportiva, sfuggendo altresì all’obbligatorietà dei versamenti dei contributi previdenziali e delle imposizioni fiscali.

La crisi economica e una deregolamentazione soggettiva delle realtà sportive, portano spesso al ‘fallimento’ di molte realtà, strette dalla morsa di posizioni debitorie difficili da controllare, di sponsor che non riescono ad onorare gli accordi e di contratti sempre più onerosi con atleti. Spesso, a farne le spese, sono in primis proprio quest’ultimi: ‘vittime’ economiche, previdenziali ed assistenziali, con prospettive lavorative davvero nebulose a fronte anche di impegni finanziari assunti, come qualsiasi buon padre di famiglia o risparmiatore che sia.

Se risulta complesso apportare modifiche alla trentennale ‘Legge n.90 del 1981’, ovvero quella che regolamenta il ‘professionismo sportivo’, occorre studiare ed approvare misure snelle, chiare e risolutorie per disciplinare e salvaguardare il presente e il futuro di questa tipologia di lavoratori, divenuta ormai una ‘categoria’ vera e propria, rappresentante migliaia e migliaia di persone.

Misure complete di indicazioni per regolamentare gli aspetti lavorativi, previdenziali ed assistenziali, identificando chiare posizioni di lavoratori e quindi contribuenti. In linea, quindi, con quanto dettato dalle politiche fiscali.

Preme sottolineare un altro punto di non minore rilevanza, tutt’altro. La mancata tutela di questa fascia di lavoratori, pone gli stessi in una posizione debole nei confronti anche delle banche, dell’accesso al credito, delle assicurazioni e di diversi enti: le garanzie richieste dagli istituti sono ormai restrittive e difficili da ottemperare per chi non ha una chiara configurazione di lavoratore e di reddito.

L’altro problema cardine per lo sport dilettantistico è la posizione che questo gioca con le amministrazioni locali e il costo che le stesse devono sostenere per ottemperare alle spese connesse all’impiantistica e al contributo economico di sostegno erogato.

Le recenti leggi economiche nazionali, impongono tetti di spesa agli enti locali (il cosiddetto ‘Patto di stabilità’). Nel capitolo dei tagli rientrano ovviamente anche i budget per lo sport e quindi il via alle penalizzazioni al settore è già abbondantemente iniziato.

Da un certo punto di vista, tale problema, apre gli occhi d’innanzi ad un sistema ormai vizioso a cui si assisteva: i contributi dei Comuni erano fondamentali alla vita economica delle realtà sportive, ma ciò comportava un maggiore immobilismo delle stesse. Oggi, invece, davanti al problema di sostenibilità economica, lo sport si deve organizzare come una vera e propria impresa, per cercare di rendersi attiva e dinamica, appetibile da finanziatori e sponsor, intraprendente e propositiva per differenziare le proprie entrate.

Il numero dei praticanti e di appassionati che a vario titolo gravitano attorno alle realtà sportive, rappresenterà ancora di più una discriminante tra le realtà sportive stesse.

Gli Enti Locali, a loro volta, devono pensare allo sport non solo come fenomeno sociale da incentivare senza discriminazioni tra discipline, ma come vero e proprio investimento. Il budget di spesa destinato a tale settore, deve perseguire l’obiettivo di fare dello sport una ‘leva economica commerciale e turistica’, sfruttando le squadre d’eccellenza e le manifestazioni di rilievo, che il territorio possiede o ospita.

L’interazione pubblico-privato, inoltre, rappresenta la più immediata e concreta risposta alla gestione dei beni immobili e alla possibilità di costruire nuovi impianti. La facilitazione degli adempimenti per progetti in ‘project financing’, il ‘Naming rights’ degli impianti esistenti per l’annullamento o diminuzione delle spese di mantenimento delle strutture, l’assegnazione in comodato d’uso pluriennale di terreni, aree ed edifici comunali, le operazioni di ‘real estate’ su aree con impianti sportivi obsoleti, ma in posizioni strategiche ad elevato valore immobiliare: sono solo alcuni incipit d’azione strategica da sviluppare, attraverso l’accostamento agli assessorati e uffici sport, di consulenti specializzati in tali ambiti, votati e valutati sul risultato. Come nelle aziende.

Ultimo in questo ordine cronologico, ma primo per importanza, è il problema della sostenibilità dello sport dilettantistico. L’aspetto base, cioè, su cui gioco-forza si regge ogni discorso successivo – nel nostro caso precedente – che ne diventa conseguenza. Si è accennato, precedentemente, dell’importanza per le associazioni e società sportive, nonché per gli enti, di acquisire i tratti caratteristici dell’imprenditorialità e delle imprese.Uno spirito propositivo nei confronti di papabili finanziatori e di ‘sfruttatori’ della community di praticanti ed appassionati che compongono la propria realtà sportiva.

Questo concetto è un ritorno alle origini, ovvero alla concezione della società sportiva quale ‘patrimonio sociale, culturale ed affettivo della comunità a cui appartiene e dei suoi tifosi, oltre ad essere impresa economica di coloro che ne sono temporaneamente proprietari’.

Aspetto sottovalutato o concepito solo nella veste teorica positiva e non nella sua applicazione pratica. D’ora in avanti, ciò farà la differenza tra realtà sportiva e realtà sportiva, tra sostenibilità e difficoltà economiche, tra ‘sopravvivenza’ e chiusura d’attività.

Una delle maggiori incongruenze dello sport dilettantistico risiede nel rapporto esistente tra la definizione di sistema, per l’appunto, di carattere ‘dilettantistico’ e budget di spesa decisamente non il linea con tale regime. Una delle possibili e delle più opportune azioni da intraprendere, dal momento che la stragrande maggioranza delle realtà dilettantistiche sono organizzate come Associazioni o Società di capitali dilettantistiche aderenti al ‘Regime Agevolato’ della Legge n.398 del 16 dicembre 1991, sta proprio nella fedele applicazione di tale norma, che spesso per varie ragioni e per varie necessità è derogata o violata. La ‘398’ stabilisce un plafond di 250.000 euro, per i ricavi commerciali imponibili ad un regime contabile e fiscale che gode di ampi benefici. A tale importo possono altresì essere aggiunti circa ulteriori 51.000 euro per l’organizzazione annuale di massimo due eventi sportivi. Bene, proprio questo ‘tetto’, potrebbe essere usato per definire il limite di fatturato e di relativa spesa di tutte quelle società ed associazioni che risiedono nel dilettantismo. Facile pensare ad un sistema maggiormente sostenibile, che abbatterebbe decisamente i costi, razionalizzando le spese, perseguendo davvero il ‘valore aggiunto’ e che vedrebbe una concezione, comunque sia, professionale dello sport (sarebbero garantiti compensi a titolo davvero di ‘rimborsi a sportivi’ e spese di gestione che garantiscano una congrua competitività e crescita sportiva tra i club). Come spesso capita, un’azione e applicazione di massa di tale linea da parte di tutti i club, andrebbe a generare un sistema condiviso.

Circa gli ‘sponsor’, è chiaro che oggi le aziende non si trovano più nella posizione di poter diversificare l’investimento nella pubblicità, specie in ambito locale. I budget individuati, vengono impiegati in precisi progetti comunicativi e in brand sportivi nazionali, che colpiscano target ampi (si pensi alle maratone, agli eventi sportivi nelle grandi città, ai tornei internazionali..) o, viceversa, ben precisi. Ovvero tutto ciò che lo sport dilettantistico e locale difficilmente può offrire. Neanche i ‘benefici fiscali’, o meglio la ‘detrazione fiscale delle spese di pubblicità’, non rappresenta più un espediente appetibile per convincere a farsi sponsorizzare.

E’ di dominio pubblico, inoltre, che la ormai famosa ‘lente d’ingrandimento’ degli organi di controllo, punta decisamente sullo sport e su queste realtà dilettantistiche, che evidenziano un folto legame con aziende, attività commerciali e a cui viene additato di esser sfuggite nel passato al controllo, alimentando anche il cosiddetto ‘sommerso’ riguardo la corresponsione in maniera indebita degli stipendi o il mancato versamento di oneri tributari diretti ed indiretti.

Il coinvolgimento delle associazioni di categoria, del territorio e l’avviamento di attività commerciali intraprendibili (ovvero legittimate e non escluse dalla Legge 398/91), attraverso strategie di interazione tra i fruitori (praticanti e familiari, appassionati, stakeholder in senso lato) e partner (negozi, aziende, banche, assicurazioni..), sono solo alcuni esempi di attività e strategie per diversificare le entrate delle società sportive.

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Basilea, la nuova dogana del credito per le aziende.

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di Marco Scianò

Tra i principali cambiamenti degli scenari economici, Basilea 2 si inserisce come il maggior stravolgimento della regolamentazione circa i rapporti tra banche e aziende. Si tratta di un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche col quale, gli Istituti dei paesi aderenti, devono accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti: a un maggior rischio assunto devono corrispondere maggiori accantonamenti.

Il Nuovo Accordo di Basilea, basato sull'adozione di metodologie oggettive come il rating, è destinato a modificare in modo significativo l'approccio delle banche alla gestione del rischio creditizio. Ma Basilea non riguarda, a senso unico solo, le Banche.

Le imprese da finanziare saranno valutate sui risultati, sulle politiche aziendali perseguite e sui progetti da realizzare. Un rivoluzione che, quindi, sta interessando e interesserà sempre di più le aziende, partendo dal fatto che le banche (principali linee di credito e attualmente, principale possibilità di espansione per le imprese italiane), classificano i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso procedure di rating sempre più sofisticate.

LA STORIA DI BASILEA.

Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono istituiti dal Comitato di Basilea (che opera nell’omonima città), composto dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. I membri attuali del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Lo scopo del Comitato è quello di promuove la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria, attraverso linee guida, formulate nell'aspettativa che le singole autorità nazionali possano redigere disposizioni operative che tengano conto delle realtà dei singoli stati. Nel 1988, il Comitato di Basilea, diede origine alla cosiddetta Basilea 1, ovvero un sistema di sistema di misurazione del capitale, che obbligava le banche ad accantonare capitale nella misura dell’8% del capitale erogato in credito, per coprire eventuali rischi di perdite: una percentuale che si rivelò troppo bassa per “clienti†rischiosi e troppo bassa per quelli ad alto rischio di default (perdita). Successivamente, nel 2004,il Comitato di Basilea ha redatto un nuovo testo meglio conosciuto come Basilea 2, che ha definito una nuova regolamentazione (entrata in vigore l’1 gennaio 2007)in materia di requisiti patrimoniali delle banche, tenendo in considerazione i nuovi scenari europei di inizio terzo millennio e le autorità di vigilanza dei singoli Paesi e prevede che le Banche,debbano possedere un coefficiente di solvibilità minimo dell’8%, ovvero un rapporto tra il patrimonio di cui dispone una banca capitale e l'ammontare delle attività ponderate per classi di rischio. Quasi a dire, che il credito che una banca può elargire, è per pochi,selezionati e sicuri clienti.

 

BASILEA 2.

Il nuovo accordo si basa sui cosiddetti “tre pilastriâ€. Il primo di questi, riguarda i requisiti minimi patrimoniali: essi devono coprire inattese dovute a rischio di credito (rischio di perdite future su un credito per insolvenza del debitore, rischio di non recupero, rischio di esposizione o deterioramento della "qualità" del debitore.

Nella valutazione del rischio di credito si considerano poi riduzioni ottenibili attraverso garanzie reali e strumenti di copertura (garanzie personali e derivati creditizi), detti "mitigatori del rischio"; come tassi di interesse, di cambio, corsi obbligazionari, etc.), di mercato (rischio di perdite sostenute dalla banca e originate da variazioni sfavorevoli dei prezzi degli strumenti finanziari) e operativo (rischio di perdite derivanti da errori umani, problemi tecnici o di procedura, e comunque non attribuibili al comportamento dei debitori o agli eventi di mercato, come frodi, caduta dei sistemi).

Il Secondo tratta il controllo prudenziale interno delle banche. Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi.

Infine, il terzo pilastro si basa sull’ informativa da rendere al pubblico. Sono previste regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.

 

L’ULTIMA ARRIVATA: BASILEA 3.

E’ storia di pochi mesi, l’introduzione di una nuova Basilea (battezzata Basilea 3), ovvero di un nuovo accordo tra i governatori delle banche centrali internazionali circa i principi dei bilanci bancari, divenuta necessaria a fronte della crisi finanziaria. Novità importanti per le aziende, in quanto, le Banche saranno obbligate a conservare cuscinetti di capitale (ovvero risorse oltre i minimi previsti da Basilea 2), per fronteggiare i momenti di difficoltà futuri, ed evitare nuovi casi di fallimenti bancari(vedi il caso Lehman Brothers): una mossa che ci si augura non diventi un boomerang, poichè la stretta dei parametri bancari, potrebbe portare ad un giro di vite esagerato nella concessione dei prestiti da parte delle Banche, che preferirebbero parametri di liquidità a lungo termine. La mossa è stata però necessaria per evitare uno dei difetti di Basilea 2, cioè la prociclicità delle Banche: gli Istituti bancari, infatti, durante i momenti di rallentamento economico, si comportavano in maniera protezionistica, diminuendo le linee di credito a favore di maggiori accantonamenti per evitare rischi. Tutto ciò portava ad un inasprimento ulteriore della crisi, con ripercussioni macroeconomiche.

 

AZIENDE, COME SI VIENE VALUTATI: Il rating .

Basilea 2 valuta il merito creditizio delle aziende attraverso lo strumento del "rating" (che significa per l’appunto “valutazioneâ€): un giudizio sulla capacità attuale e futura del debitore di far fronte ai propri impegni finanziari, quanto un cliente sia rischioso e quanto sarà produttivo in futuro, se gli venisse concesso il credito che chiede. Basilea 2, impone una valutazione esterna (rating esterno) e una interna (rating interno) delle aziende: la prima è eseguita periodicamente e ripetutamente da istituti certificati (es. Standard & Poor’s), che si pongono come giudici neutrali tra le parti (banche e aziende); la seconda, è di competenza diretta della banca che elargirà il credito, attraverso una scrupolosa analisi del cliente, del suo quadro finanziario, economico, del rapporto con banche (es. sconfini, ritardi nei pagamenti, situazioni di insolvenza..), di aspetti qualitativi (posizionamento sul mercato).

Il risultato del rating ,per le Banche, è il calcolo della Probabilità di Default, cioè di insolvenza, che serve a suddividere i clienti in classi di rischiosità, da AAA (cliente ad alta capacità di ripagare il debito) a D (Società insolvente): un giudizio non statico, ma soggetto a revisioni annuali in base ai miglioramenti/peggioramenti del cliente stesso.

 

BASILEA: COMBATTERLA o allearsi?

Si potrebbe intuire,quindi, che Basilea 2 può esser vista come una nemica o, invece,come una possibilità di crescita. Queste due possibili visioni diametralmente opposte, possono derivare dal fatto che le imprese, anche quelle più piccole, al fine di ottenere rating elevati e quindi migliori condizioni nei finanziamenti bancari, devono e dovranno sviluppare, professionalità nella pianificazione e nel controllo finanziario della gestione, nonché nella comunicazione finanziaria. Argomenti decisamente sconosciuti allo spesso tessuto aziendale italiano, che ha sempre vissuto di piccole realtà in cui la finanza e la reddito viaggiavano di pari passo o comunque erano decisamente semplificate.

Cambia, insomma, il classico rapporto banca-impresa. Non più un rapporto basato sulle singole transazioni, caratterizzato da scarsa trasparenza, da una funzione distorta delle garanzie (spesso sostitutive di un’approfondita analisi di solvibilità dell’impresa) e da interessi contrapposti, ma un rapporto basato su relazioni di lungo periodo, sulla trasparenza, sull’informazione e sulla collaborazione. Banche e imprese sono, infatti, spinte a collaborare e a confrontarsi da interessi convergenti: l'impresa in equilibrio finanziario ottiene un buon rating, fa risparmiare capitale alla banca e paga tassi di interesse più bassi. Si creano così le premesse per un salto di qualità nella gestione finanziaria delle imprese e nella professionalità con cui le banche valutano l'affidabilità dei clienti.

Esistono però delle preoccupazioni riguardo la possibilità che emergano risvolti negativi non desiderati, tali da generare un ingiustificato peggioramento del giudizio di affidabilità riconosciuto alle imprese, soprattutto a quelle più piccole. Spesso, il timore, risiede nel fatto che le banche circoscrivano eccessivamente i flussi informativi a quelli desumibili dai bilanci e che si affidino prevalentemente a sistemi automatici di elaborazione dei dati, perdendo in questo modo, la capacità di valutare fattori immateriali legati alla figura dell'imprenditore, alla storia dell'impresa, al marchio, al know how che, pure, possono essere ingredienti fondamentali del successo dell'impresa. Il fatto certo è che l'introduzione delle regole di Basilea 2 rappresenta un’opportunità effettiva di sviluppo sia dei processi bancari di erogazione e di monitoraggio del credito sia del comportamento finanziario delle imprese. Quest’ultime, sono chiamate a fare un grande passo in avanti, per adeguarsi ad un sistema che può solamente giovare loro: gli scenari economici sempre più complessi e le difficoltà economiche, pongono le imprese ad un senso unico, che porta all’adeguamento alle normative di Basilea 2 per cominciare a pensare in maniera lungimirante e costruttiva.

 

BASILEA vs Artigiani e Microimpresa.

Il complesso mondo dell’artigianato è spezzettato in migliaia di piccole e microscopiche aziende , spesso composte dal solo titolare: un mondo che ha quindi bisogno di un rapporto col credito agile e sicuro.  Un mondo, inoltre, che coincide con realtà imprenditoriali caratterizzate da meno di dieci dipendenti, un livello di fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro, un totale di bilancio inferiore ai 2 milioni di euro. L’Accordo di Basilea 2, pone questi soggetti in uno scenario che sembra costruito appositamente per rendere la vita difficile all’imprenditore, costretto a rapporti formali con le controparti, costretto a sopportare costi più elevati, costretto a fare i conti con rating, trovandosi molto spesso privo di conoscenze economico-finanziarie necessarie per districarsi in questo labirinto. Un ruolo fondamentale in questa situazione, lo gioca il Confidi, ovvero un consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive, nati per supplire alla mancanza di una cultura finanziaria delle microimprese (artigiane, agricole..)fornendo un’assistenza professionistica, specialistica ed articolata.

I Consorzi di fidi inoltre, svolgono anche una funzione di “ponte†tra le imprese e gli intermediari bancari, dal momento che grazie alla conoscenza dell’impresa (in virtù del rapporto di fiducia che normalmente s’instaura tra confidi ed associato) riescono a valutare le prospettive di sviluppo territoriali e di settore e ad ottenere una serie di informazioni sull’azienda e sulla sua reputazione, fornendo alle banche (che valutano con modelli di rating) parametri qualitativi sulle imprese e valutazioni più efficienti sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento . Tutto ciò a beneficio dell’associato che può ottenere un miglioramento della valutazione del merito creditizio dell’impresa, una riduzione del rischio finanziario.

Come più volte affermato da autorevoli uomini di spicco della finanza, “Il sistema bancario dovrà valorizzare i Confidi riconoscendo loro l’importanza della “prossimità†e la capacità nell’attribuire a ciascuna delle imprese il giusto merito creditizio. Ai Confidi l’onere di affrontare la sfida evolvendosi in strutture sempre più efficaci, snelle e solide. Capaci di soddisfare i propri clienti.â€

Ritornando alle Banche, quest’ultime, individuano una microimpresa sulla base del fatturato più che sul numero di dipendenti che essa ha assunti, misurando il rischio assunto in fase di credito, sulla base dei dati desumibili dal modello unico per la dichiarazione annuale dei redditi al Fisco, o dal bilancio d’esercizio o ,ancor meglio, dalle informazioni quantitative incluse nell’analisi di fido provenienti dai credit registers (i vari sistemi di scambio e condivisione delle informazioni fra intermediari creditizi, operanti all’interno di un contesto nazionale).Queste informazioni sono prodotte e gestite dalla cosiddetta Centrale dei Rischi.

Il futuro importante dei Confidi per le imprese è notevole: questi dovranno essere i partner del sistema bancario fornendo agli istituti di credito garanzie di maggiore valore che diminuiscano l’assorbimento patrimoniale dei prestiti alle micro-imprese. Quest’ultime però devono esser disponibili a rafforzare la trasparenza e la correttezza di documenti contabili che fotografino quanto più possibile correttamente la loro reale situazione economico / patrimoniale.

Banche e clienti (imprese) devono, in conclusione, operare con maggiore flessibilità, smussando rigidità e chiusure che troppo spesso hanno contraddistinto il settore bancario, all’insegna della trasparenza e della reciproca fiducia.

 

Associazioni e società sportive, l’alba di un nuovo giorno.

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Associazioni e società sportive, l’alba di un nuovo giorno.

I nuovi scenari per le associazioni e le società sportive.

 

Di Marco Scianò

 

Il 31 dicembre 2009, non ha solo segnato la fine di un anno economicamente e fiscalmente burrascoso, ma anche la fine di un sistema non regolamentato a dovere, ovvero quello degli enti sportivi. Tale data ha infatti sancito il termine ultimo per la presentazione del modello Eas (Modello Enti Associativi), da parte di associazioni e società sportive, come stabilito dall’articolo 30 del D.L. n.185/2008 (decreto Anticrisi)[1]. Tale modello, rappresenta la richiesta ufficiale per aderire al regime fiscale agevolato, riservato a quelle associazioni sportive dilettantistiche o a quelle società sportive di capitali, che nel corso del periodo di imposta precedente non abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore ai 250.000 euro, a cui vanno aggiunti 51. 645,69 euro per l’organizzazione di un massimo di due eventi per anno.

Il modello, scaricabile,compilabile e trasmissibile direttamente in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate, aveva come prima scadenza per la presentazione, il 30 ottobre 2009, ma in considerazione dell'ampia platea di soggetti interessati all'adempimento, è stato prorogato in prima istanza al 15 dicembre e successivamente al 31 dicembre 2009.

La regolamentazione del cosiddetto “regime agevolato†fa riferimento alla Legge del 16 dicembre 1991 n°398, che ha introdotto tale regime fiscale per le associazioni sportive che svolgano la propria attività dilettantistica, che siano riconosciute (attraverso l’iscrizione al registro del Coni o ad una delle Federazioni Italiane sportive riconosciute dal Coni stesso) e che non abbiamo fini di lucro: sono questi infatti i requisiti minimi soggettivi, necessari per richiedere l’accesso alla Legge 398.

L’opzione ha effetto fino a quando non viene revocata ed è vincolante per un quinquennio.                                                  

I benefici riguardano l’imposta  l’I.v.a, le imposte dirette e gli aspetti contabili a cui gli enti sportivi sono soggetti come qualsiasi altra società anche se in forma semplificata.

Circa il primo aspetto, è da sottolineare che gli enti che hanno optato per la L. 398/91 determinano l'imposta sul valore aggiunto da versare, all’Erario  in maniera forfetaria, cioè non detraendo l'iva sugli acquisti dall'iva sui ricavi, ma versando l'imposta a debito secondo  percentuali stabilite dal Ministero delle Finanze:  il 50% dell'iva a debito sui proventi commerciali generici (compresa la pubblicità); il 90% dell'iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni; i 2/3 dell'iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.

E’ altresì utile evidenziare che l’iva a debito andrà versata con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell' 1%, attraverso banca, posta, o tramite il concessionario della riscossione. La L.398/91, infatti, esonera le associazioni sportive dilettantistiche dalla presentazione della dichiarazione Iva periodiche mensili ed annuale.
I benefici, riguardo l’imposta I.R.E.S ( l'imposta sui redditi delle società) consiste nel determinare il reddito imponibile su cui  applicare le aliquote IRES (27,5%), applicando il coefficiente di redditività  del 3% ai proventi commerciali, più eventuali plusvalenze patrimoniali.

Ai fini I.R.A.P.,  il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito ottenuto ai fini I.R.E.S., i costi indeducibili.

La L.398/1991 contempla altre agevolazioni: l’esonero dalla tenuta dei libri contabili per le associazioni sportive, come invece previsto dal D.P.R. 633/72[2].

 Ai fini iva dovrà essere  istituito solo il registro Iva previsto dal  D.M. 11.2.1997 nel quale si annoteranno  entro il quindicesimo giorno  del mese successivo tutte le entrate conseguite dall'ente nel mese precedente, distinte in : quote sociali, entrate commerciali, contributi da enti locali, ecc..

 

Il risultato di questa operazione di censimento avvenuta tramite la presentazione del modello EAS è stato soddisfacente.

L’Agenzia delle Entrate, tramite un comunicato stampa,  ha reso  noti i risultati :

sono stati  n. 222.151 gli enti che hanno contribuito a dare un volto nuovo all'universo delle associazioni che operano  nel nostro Paese.

Un dato significativo, anche se parziale, considerando che gli “aventi diritto†sono decisamente di più.

Erano, tuttavia, esonerati dall’adempimento, soggetti come le associazioni pro-loco che avevano esercitato l'opzione per il regime agevolativo ex legge 398/1991, gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni che non svolgono attività commerciale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (art. 6 legge 266/1991), che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995[3].

Erano altresì esonerate, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe delle Onlus, gli enti che non hanno natura associativa (come le fondazioni), gli enti di diritto pubblico e gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (come i fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972.

Per altri soggetti, era prevista anche  la possibilità di presentare una versione ridotta del modello, esempio ne sono , le associazioni i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.

Cosi come :

le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate, nelle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (legge 383/2000); nelle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, diverse da quelle esonerate, nelle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome (Dpr 361/2000)[4], nelle associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, e le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Il modello semplificato riguardava,infine, anche soggetti particolari come i movimenti e i partiti politici presenti nelle ultime elezioni nazionali o europee, le associazioni sindacali e di categoria di livello nazionale o regionale; le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri; le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito albo tenuto dal ministero della Difesa ; le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

 

Il censimento degli enti associazionistici ha avuto come intento primario, quello di ostacolare l’abuso delle agevolazioni riservate alle associazioni, specie sotto l’aspetto fiscale. Spesso infatti, soggetti non aventi diritto, godevano di benefici a loro non spettanti, soprattutto circa la distribuzione indiretta degli utili, condizione che faceva decadere la finalità “non di lucro†delle associazioni stesse. Con tale adempimento, saranno maggiormente tutelate sotto ogni aspetto, quelle associazioni che fanno della loro attività istituzionale una risorsa sociale importante per il nostro Paese.

 



[1] “Decreto Anticrisiâ€: articolo 30 del D.L. n.185/2008. http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/08185d.htm

 

[2] Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni

[3] D.M. 25 maggio 1995 : Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.(G.U. n. 134 del 10 giugno 1995)

 

[4] D.P.R. 361/2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n.361

in Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07-12-2000 .

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di

Persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

(n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Da squadre a società.

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L’inquadramento e le peculiarità di associazioni e società sportive.

di Marco Scianò


Incarnano i sentimenti di tanti appassionati ed interessano una molteplicità di “stakeholdersâ€. Sono le società sportive, quegli Enti, in larga maggioranza a base associativa, che operano nel mondo dello sport. I termini “società sportivaâ€, “associazione sportiva†sono spesso usati impropriamente nel linguaggio comune, uno alla stregua dell’altro, come veri e proprio sinonimi.

La loro peculiarità (*1), principale, consiste nel porsi sia come soggetti giuridici (nell’ottica dell’ordinamento giuridico dello Stato) che in quello sportivo (riguardo le norme sportive). Il riconoscimento della loro presenza risale alla legge 426 del 16 dicembre 1942, con la quale venne istituito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (più semplicemente conosciuto come CONI), che ha il potere di riconoscere le suddette società, a loro volta, assoggettate al CONI stesso o, per delega, alle federazioni sportive (FSI). Trattasi di una particolare tipologia di società, senza fine di lucro, in cui eventuali utili non possono essere ripartiti fra i soci, ma devono incentivare l’attività stessa dell’organizzazione.

La loro storia, ci insegna come oggi dobbiamo considerarle società a tutti gli effetti: da squadre a società, il passo è già scritto.

Ogni associazione volontaria di persone, che si proponga di svolgere durevolmente, in maniera organizzata, una qualsiasi attività, al fine di conseguire uno scopo determinato, costituisce, per il nostro ordinamento, un’associazione.

Va premesso, che l’evoluzione storica delle associazioni sportive, segue quella delle società calcistiche, partendo dal preminente fatto, che il calcio è lo sport nazionale maggiormente radicato, con i maggiori volumi di affari e quello che ha avuto, da sempre, la maggiore preponderanza nel nostro Paese.

Le società sportive, furono costituite originariamente per consentire la pratica atletico - agonistica dei propri membri. Funzionalmente, quindi, in quanto enti associativi con scopi ricreativi, si potevano collocare nell’ambito di quelle associazioni qualificate in dottrina come mutualistiche.

Tale fenomeno, quindi, si espresse con una estrema libertà di forma e di autonomia organizzativa; l’ordinamento statuale se ne interessava soltanto marginalmente, ed essenzialmente in relazione ai profili di rilevanza esterna dell’attività associativa (norme penali e di pubblica sicurezza, riconoscimento di limitata autonomia patrimoniale, responsabilità diretta degli associati).

In tal modo, però, la gestione e l’amministrazione relativa agli enti sportivi erano insufficientemen-te regolamentate, mancavano,infatti, le norme fondamentali ispirate alla chiarezza, correttezza e alla trasparenza, anche se in quel periodo i proventi movimentati dall’attività erano piuttosto contenuti.

La consuetudine del tempo voleva un “mecenate†che si rendesse personalmente responsabile per le obbligazioni sociali e che tali enti rispondessero alle esigenze di bilancio attraverso un rendiconto finanziario, all’interno del quale erano riportate sinteticamente per classi omogenee le entrate e uscite monetarie riguardanti l’esercizio.

Ovviamente in tali rendiconti non era presente alcuna capitalizzazione dei costi d’acquisto del patrimonio giocatori, né erano evidenziati gli ammortamenti riguardanti gli oneri a carattere pluriennale. In tal modo le associazioni sportive erano gestite (2*) “per cassaâ€: la differenza tra esborsi della gestione e i proventi da cessione dei giocatori e dei contributi, andava a formare il deficit, che veniva assunto dai dirigenti del Consiglio di Amministrazione al momento di subentrare ai cedenti. In tal modo non si teneva nella debita considerazione il patrimonio sociale e tantomeno quello costituito dai giocatori al quale non veniva attribuito alcun valore contabile. Le perdite di gestione, traducendosi in consistenti esborsi da parte dei dirigenti, andavano ad accrescere ulteriormente il deficit.

La mancanza di norme precise e la diffusa prassi di compensare alcuni costi imputati ai dirigenti con taluni ricavi, dava ai valori risultanti dalla contabilità un notevole grado di incertezza.

Già a partire dagli anni ’60, parallelamente alla sempre maggior importanza economica e finanziaria delle attività sportive, iniziarono ad essere palesi i problemi derivanti dall’amministra-zione e dalle mancate forme di controllo delle attività gestionali delle associazioni sportive.

Conseguentemente le associazioni sportive si videro costrette ad assumere connotati di tipo imprenditoriale per far fronte alle spese crescenti, a questo punto difficilmente sostenibili unicamente dai propri aderenti.

Di pari passo a questi progressi sul piano economico, l’associazione sportiva mutò da fenomeno volontaristico in organizzazione d’impresa, venendo a modificarsi in profondità la stessa struttura plurisoggettiva dell’associazione.

Proprio in tale periodo la figura del praticante-associato viene sostituita da quella dell’atleta professionista, il quale non fa più parte della compagine associativa, composta esclusivamente da soggetti finanziatori, ma presta la propria opera a favore di questa contro il pagamento di un compenso proporzionale al livello qualitativo delle proprie prestazioni.

Ad impedire la trasformazione delle associazioni sportive in imprese era l’art. 25 del Regolamento sportivo del CONI che non lasciava alcun dubbio affermando: “Le società e le associazioni sportive non devono avere fine di lucro3â€. A dispetto di ciò, in questi anni alcune società sportive, proprio per poter meglio rispondere alle dimensioni e ai connotati imprenditoriali che l’attività aveva recentemente assunto, decisero di costituirsi con forma di società per azioni, invece che, come associazione non riconosciuta. I nuovi ed evidenti aspetti imprenditoriali sempre più rilevanti resero evidente come il divieto della finalità lucrativa fosse anacronistico e necessario di revisione.

Infatti, è espressamente disposto che gli eventuali utili devono essere destinati al potenziamento dell’attuazione delle finalità sportive, di cui viene riaffermata espressamente l’essenzialità.

Le disposizioni legislative in ambito sportivo già dagli anni ‘70 contemplavano una nuova forma associativa: l’associazione sportiva a responsabilità limitata.

Col D.L. 14 luglio 1978, n.367, “Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoriaâ€, si regolamentava il rapporto tra atleti e società e più in particolare il trasferimento di un’atleta da una società ad un’altra; tale decreto (3*) disponeva che “la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione dei rapporti tra società o le associazioni sportive ed i propri atleti e tecnici, anche se professionisti, continuano ad essere regolati, in via esclusiva, dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive riconosciute e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alle quali gli atleti ed i tecnici stessi risultavano iscritti (art. 1, 1 comma). In particolare, gli atti relativi all’acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti tali sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, dovevano intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioniâ€.

Successivamente con la Legge del 23 marzo 1981, n. 91 Rubricata sotto il titolo (5*) “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti†si risolsero definitivamente, le difficoltà gestionali e di bilancio incontrate dai club sportivi (specie quelli calcistici del tempo) nell’esercizio della loro attività.

Tale legge, segnò la nascita dello sport professionistico.

L’intervento legislativo fu di ampia portata ,andando a disciplinare tutte le società sportive professionistiche e si riconoscevano e regolamentavano giuridicamente e fiscalmente il lavoro sportivo e, dunque, la figura dello sportivo professionista.

Il testo di tale legge venne suddiviso in quattro Capi.

Nel primo di questi,all’art. 2, venne enunciata la definizione di sportivo professionista: “Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali (FSN), secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI con la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionisticaâ€.

L’individuazione dello sportivo professionista e quindi del lavoro sportivo risulta di fondamentale importanza, poiché a tale fattispecie si sono applicate le successive disposizioni giuridiche riguardanti la stipulazione, il contenuto e la cessione del contratto (artt. 3,4, 5 e 6) (5*), nonché norme relative agli assicurativi ed assistenziali (artt. 7,8 e 9).

Tale intervento legislativo pose chiarezza sul rapporto sportivo, in base al quale si individuavano, due opposte tendenze di pensiero. Una, riconduceva l’attività sportiva al rapporto di lavoro subordinato o autonomo; l’altra, collegava il lavoro dello sportivo a fenomeni particolari, non riconducibili a qualificazioni tipiche e a discipline di tipo comune. Per cui venne, finalmente, identificato lo strumento principe attraverso cui le società sportive regolavano il rapporto con gli atleti: il contratto di lavoro subordinato.

Nel Capo secondo venne introdotta la possibilità di scegliere la forma sociale. Al modello già utilizzato della società per azioni viene affiancato quello della società a responsabilità limitata.

Un altro aspetto importante introdotto in questo Capo riguardava il sistema dei controlli, creando una stretta interrelazione tra i controlli devoluti all’autorità giudiziaria dello Stato e quelli di competenza dell’autorità sportiva. Tale interrelazione venne progettata in maniera tale che i due livelli di controllo fossero in reciproco condizionamento, cosicché il mancato superamento di uno dei due agisse anche sul piano dell’ordinamento parallelo.

Nella pratica ciò fu particolarmente evidente per quanto riguarda la costituzione della società: infatti, senza l’affiliazione alla federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, la compagine sportiva non avrebbe potuto ottenere l’omologazione; d’altro canto, senza l’omologazione del tribunale l’affiliazione sarebbe stata priva di efficacia e alla società sarebbe stato inibito di svolgere l’attività sportiva.

1.2 Associazioni sportive dilettantistiche e società di capitali.

La Giurisprudenza sancisce che l’attività sportiva dilettantistica possa esser svolta nella forma di associazione sportiva dilettantistica o di società sportiva dilettantistica (sia come società di capitali che come società cooperativa senza scopo di lucro).

La circolare Ministeriale (Ministero delle Finanze), del 12 maggio 1998 n°124/E precisa che: “[..] sono considerate tali le Associazioni senza scopo di lucro, affiliate al CONI, alla Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di promozione sportiva, che svolgono attività sportiva dilettantistica compresa l’eventuale attività didatticaâ€.

Secondo l’art. 90, comma 17, L.n 289/2002 della Finanziaria del 2002, i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica possono assumere forma di:

-associazioni non riconosciute (art. 36 e ss del C.C): rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività;

-associazioni riconosciute (DPR 10 febbraio 200 n.361): hanno riconosciuta la personalità giuridica da parte del Prefetto o dalla Regione. Ciò consente di attribuire loro autonomia patrimoniale, ovvero capacità della società a fare fronte, con le “proprie forzeâ€, alle obbligazioni contratte verso terzi; essa consente, anche, di scindere la responsabilità degli amministratori da quella dell’associazione;

- società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative senza fini di lucro: l’art.90 ha sancito che l’attività dilettantistica possa esser svolta anche sottoforma di società, a patto che non vengano distribuiti gli utili.

1.3 Regime ordinario e Regime forfettario (L.398 del 16 dicembre 1991).

I regimi contabili a cui possono esser soggette associazioni e società sportive sono: il regime cosiddetto “super semplificatoâ€, il Regime forfettario (ex L. n. 398/1991), il Regime di contabilità semplificata, il Regime di contabilità ordinaria. Per completezza d’informazione, esiste anche un quinto regime di contabilità, riservato alle Onlus. Tuttavia i regimi principalmente adottati sono quello ordinario e quello forfettario.

La Legge del 16 dicembre 1991 n°398, ha introdotto il regime forfettario per le associazioni sportive dilettantistiche che siano riconosciute che non abbiamo fini di lucro: sono questi infatti i requisiti minimi soggettivi, con i quali un’associazione o anche una società di capitali, può richiedere l’accesso al regime della Legge 398.

Per ottenere,quindi, il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva†e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI. Il CONI rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.

Si definisce forfettario, poiché le imposte vengono calcolate, per l’appunto, in via forfettaria, prescindendo dalle entrate e dalle uscite. Esse sono calcolate solo sul 3% dei ricavi (applicazione dell’IRES, dell’IRAP e delle varie addizionali).

L’articolo 30 del D.L n.185/2008 (decreto Anticrisi), ha inoltre stabilito che per godere dei benefici della nuova normativa, gli aventi diritti debbano presentare domanda attraverso il modello EAS (Modello Enti Associativi), scaricando e compilando il relativo modulo direttamente dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 15 dicembre 2009. L’opzione ha effetto fino a quando non viene revocata ed è vincolante per un quinquennio.

Possono usufruire di questo regime “agevolato†quelle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive di capitali che nel corso del periodo di imposta precedente non abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo non superiore ai 250.000 euro a cui vanno aggiunti 51.645,69 euro per organizzazione di un massimo di due eventi per anno. I benefici sono (6*):

a)ai fini I.v.a
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91 determinano l'imposta sul valore aggiunto da versare in maniera forfetaria, cioè non si detrae l'iva sugli acquisti dall'iva sui ricavi, ma si versa l'imposta a debito secondo determinate percentuali, che sono le seguenti:
- 50% dell'iva a debito sui proventi commerciali generici, compresa la pubblicità;
- 90% dell'iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
- 2/3 dell'iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.
L' iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell' 1%, attraverso banca, posta ovvero il concessionario della riscossione. La L.398/91 esonera le associazioni sportive dilettantistiche dalla presentazione della dichiarazione Iva periodiche mensili ed annuale.

b) ai fini delle Imposte dirette (I.R.E.S. e I.R.A.P.)
Le associazioni sportive dilettantistiche sono considerate dal fisco un ente giuridico autonomo a tutti gli effetti e pertanto il reddito prodotto da tali Enti è soggetto all' I.R.E.S., cioè all'imposta sui redditi delle persone giuridiche. Con l'opzione della L. 398/91 il reddito imponibile ai fini I.R.E.S. è dato dal 3% dei proventi commerciali sommato alle eventuali plusvalenze patrimoniali. Tale risultato determina il reddito imponibile ai fini IRES:

(Proventi commerciali x 3%) + plusvalenze patrimoniali = Reddito imponibile ai fini IRES

Ai fini I.R.A.P. il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito ottenuto ai fini I.R.E.S.. i costi indeducibili ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Attività Produttive. I rispettivi redditi imponibili ai fini I.R.E.S e I.R.A.P, così ottenuti dovranno essere dichiarati presentando il Modello Unico - Enti non commerciali ed equiparati, nei rispettivi quadri di pertinenza.

c) ai fini della tenuta dei libri contabili.

Con l'opzione della L. 398/91 l'associazione è esonerata dalla tenuta dei libri contabili previsti dal D.P.R. 633/72. Ai fini iva dovrà istituire solo il registro I.V.A D.M. 11.2.1997 nel quale si dovranno annotare entro il quindicesimo giorno di ogni mese tutte le entrate conseguite dall'ente nel mese precedente, distinte in: quote sociali, entrate commerciali, contributi da enti locali ed ogni altro tipo di entrate. Tale registro nella sua istituzione non fu predisposto per gli Enti non commerciali, in quanto è nato per essere utilizzato da altri contribuenti (contribuenti minimi) pertanto deve essere adattato da ogni associazione riportando le voci di entrata che interessano.

1.4 Il peso della SPONSORIZZAZIONE e la sua Regolamentazione.

La sponsorizzazione rappresenta, solitamente, la maggior fonte di finanziamento e quindi il più rilevante introito di una associazione o società sportiva e consente di svolgere attività, programmi, progetti, investimenti.

Il contratto di sponsorizzazione rientra nel novero delle prestazioni di servizi così come definito dalla ADC (7*) di Milano (norma di comportamento 127 del 4/1/1996): "contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte, lo sponsorizzato, s'impegna, dietro pagamento di un corrispettivo, ad associare (mostrare) pro tempore, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, il nome dello sponsor al proprio.La Giurisprudenza (8*) ha più volte sancito la natura patrimoniale dell'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ", esso non ha per oggetto lo svolgimento di una attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni.

La tradizionale connotazione di queste spese è di non essere gratuite, ma conseguente alla stipula di contratti sinallagmatici: a fronte del corrispettivo di una parte l'altra assume l'obbligo di pubblicizzare il prodotto, il marchio, il servizio (R.M 148/E del 17/9/1998)(9*).

L'informazione aziendale rivolta al potenziale pubblico della manifestazione sportiva fa appello ai sentimenti, alle passioni dei partecipanti ai quali è trasmessa l'immagine positiva dell'impresa attraverso strumenti di comunicazione non di massa. Questa peculiarità attribuisce al rapporto negoziale la natura di sponsorizzazione intesa come forma di pubblicità semplificata diretta alla creazione di un'immagine positiva dell'impresa.

La Giurisprudenza distingue le spese di pubblicità da quelle di sponsorizzazione; nel primo caso, la pubblicità è definita tale, quando non esista collegamento con l’evento sportivo e/o la squadra, ma l’obiettivo sia la precisa divulgazione del marchio o del prodotto e sia sufficientemente giustificabile l’importo investito da un ritorno in termini di aumento di fatturato per la società pubblicizzata. Nel secondo caso, invece, è chiaro l’abbinamento con l’evento sportivo e/o la squadra (un cartellone esposto durante la partita, un messaggio pubblicitario dello speaker durante la gara, il logo sulle maglie da gara..) e non vi deve per forza esser preventivabile ritorno economico per la società sponsorizzante.

La Legge (10*) 289/2002 all’articolo 90, ha regolamentato in modo organico per la prima volta, l'attività sportiva dilettantistica svolta anche il forma societaria. Al punto 8, il legislatore, per incentivare le attività sportive, ha stabilito “[..]. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a euro 200.000 euro, spesa di pubblicità', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [..]â€. D.P.R. 917/1986 (TUIR)(11*).

Quindi, fino ad un importo annuo di euro 200 000 non si pone il dubbio sulla natura della somma: sia se sia classificata quale spesa di pubblicità o come spesa di sponsorizzazione, essa costituirà per l’erogante un valore “[..] deducibile nell'esercizio in cui è stata sostenuta o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi[..]†Art 108 p.2 T.U.I.R ( Redditi d’impresa ) ex articolo 74. Tali spese andranno a ridurre il reddito imponibile. In caso di sponsorizzazioni superiori a 200 000€, la parte eccedente tale importo, deve essere valutata se costituisca pubblicità o spesa di rappresentanza. Dottrina a parte, risulta a tutti chiaro che la sponsorizzazione è in ogni caso, una forma di pubblicità.



(1*) Legge 23 marzo 1981, n. 91 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionistiâ€

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981, n. 86).

(2*) A. Tanzi, Le società calcistiche: implicazioni economiche di un “giocoâ€, Torino,

Giappichelli, 1999.

M. T. Cirenei, Le associazioni sportive società per azioni, in Rivista del Diritto Commerciale, 1970.

(3*) F. Manni, Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio, Torino,

Giappichelli, 1991.

G. Basile, M. Brunelli, G. Cazzulo, Le società calcistiche professionistiche. Aspetti

civilistici, fiscali e gestionali, Roma, Buffetti, 1997.

(4*) G. Micali, Spunti ricostruttivi della L. 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra

società e sportivi professionisti, in Giust. Civ. , 1988, II, 308

(5*) Legge del 23 marzo 1981, n. 91 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

(6*) "Le Agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica†- Circolare dell’Agenzia delle Entrate – Aggiornata con il Decreto Legge del 28 Marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (Pubblicato sulla G.U. 9 Maggio 2007, n. 106)

(7*) Associazione Italiani Dottori Commercialisti

(8*) Cass., sez I civ. 13/3/1996, n.6958 - Cass., n. 5086 del 21/5/1998

(9*) Risoluzione Ministeriale n.148/E del 17 settembre 1998

(10*) Articolo 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE†Art. 90.

(11*) TUIR, Testo Unico sull’imposte sul reddito.

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